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Con la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
Per tale procedura occorre rivolgersi ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma trasmetta entro 10 giorni la documentazione per la trascrizione al:Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
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